1. Sono soggetti dell'intervento pubblico nelle politiche abitative lo Stato, le regioni e gli enti locali, ognuno per le proprie competenze e mediante programmi integrati di programmazione e di intervento nel settore abitativo, volti all'attuazione della finalità di cui all'articolo 1.
2. Sono altresì soggetti dell'intervento pubblico nelle politiche abitative gli istituti e gli enti pubblici regionali operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, i cui ruoli e competenze sono definiti dalle regioni, fermi restando i diritti di proprietà e di gestione degli alloggi in capo ai medesimi istituti ed enti.
3. Sono soggetti dell'intervento pubblico nelle politiche abitative gli enti a partecipazione pubblica o sotto controllo e vigilanza pubblici, le cooperative e le imprese incaricati di attuare gli interventi pubblici o di cooperare alla loro realizzazione e che beneficiano di fondi pubblici per la costruzione e il recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica.